Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Cittadinanza

CITTADINANZA PER DISCENDENZA

https://ambsansalvador.esteri.it/wp-content/uploads/2023/08/informativa_cittadinanza__jure_sanguinis_e_naturalizzazione_.pdf

IN CASO SI ABBIA UN FAMILIARE GIA’ RICONOSCIUTO CITTADINO ITALIANO DA QUESTA SEDE, IL RICHIEDENTE, RESIDENTE NELLA NOSTRA GIURISDIZIONE, INTERESSATO A PRESENTARE DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA,  DOVRA’ PRESENTARSI CON COPIA DEGLI ATTI DEGLI ASCENDENTI. I PROPRI ATTI DOVRANNO ESSERE, INVECE, ORIGINALI CON APOSTILLE E TRADUZIONI.

OGNI ISTANTE E’ TENUTO A PRESENTARE INSTANZA INDIVIDUALE, DISTINTA E VERSARE IL RELATIVO CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO DI 300 EURO

E’ NECESSARIO PRENOTARE UN APPUNTAMENTO.

SI ACCETTERANNO SOLAMENTE I DOCUMENTI CON DATA DI EMISSIONE NON ANTERIORE AI 12 MESI

• Estratto originale di nascita recente dell’avo emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita con indicazione del nome del padre e della madre; in mancanza dell’atto di nascita del registro civile si potrá accettare il certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia, con autenticazione della firma del Parroco da parte della Curia Vescovile competente, accompagnato dalla copia della risposta del Comune che attesti l’inesistenza -per quella data – dei registri di Stato Civile;
• Atto di matrimonio ed eventuale atto di morte relativi al suddetto antenato (con Apostille e traduzione);
• Certificato rilasciato dalle competenti Autorità (in El Salvador “Certificado de no naturalización” emesso dal “Ministerio de Relaciones Exteriores”), munito di Apostilla, attestante il non acquisto della cittadinanza dello Stato estero di emigrazione da parte dell’avo italiano emigrato.
Il predetto certificato deve riportare le generalità dell’ascendendente indicate nell’estratto di nascita e tutti gli eventuali nomi e cognomi differenti con i quali la persona è stata identificata negli atti formati all’estero (relativi a matrimoni; nascita figli, morte);

• Atti di nascita, matrimonio ed eventuali atti di morte (con Apostille e traduzione) di tutti i suoi discendenti, in linea retta, sino al/la richiedente;
• Atti di nascita ed eventuale atto di matrimonio e atti di nascita dei figli minori del/la richiedente (in originale, con Apostille, traduzione e fotocopia);

Il certificato deve riportare le generalità del discendente indicate nell’atto di nascita e tutti gli eventuali nomi e cognomi differenti con i quali la persona è stata identificata negli atti formati all’estero (relativi a matrimoni; nascita figli, morte).

IMPORTANTE

1) Il costo per la ricezione ed esame della documentazione di ogni richiesta di cittadinanza è di 300 Euro, da pagare in dollari americani in contanti, al cambio corrispondente al trimestre al momento della presentazione dei documenti.

2) Possono essere accettati solamente i documenti (sia rilasciati in Italia che all’estero) con data di emissione non anteriore a 12 mesi.

3) Il richiedente deve presentare tutti i documenti della lista in originale, anche se un familiare li ha precedente presentati in un’altra richiesta di cittadinanza.

4) Prima del 1948 la donna italiana non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli. Pertanto, prima di tale data, la cittadinanza italiana potrà essere attribuita solo ai discendenti per linea paterna nati prima del 01/01/1948.

5) In caso di divorzio,  il richiedente dovrà consegnare la sentenza di divorzio passata in giudicato, atto di divorzio, eventuale atto di secondo matrimonio. Tutta la documentazione deve essere apostillata e tradotta in italiano.

6) Se l’avo nato in Italia ed emigrato all’estero prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli Stati pre-unitari, è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.

7) Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni Comuni delle province di Belluno e Udine sono diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (data di ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Per tanto gli avi originari di detti territori, deceduti o emigrati prima di tale data, non erano cittadini italiani (bensì dell’ex Impero di Austria e Ungheria). Per coloro che hanno l’avo emigrato con questo status, e’ stato possibile presentare domande di riconoscimento di cittadinanza italiana entro e non oltre il 20/12/2010.

I MODULI DA SCARICARE DALLA SEZIONE “MODULISTICA“:

• Richiesta di trascrizione atti (si scarica dal sitio)
• Albero genealogico (si scarica il modulo dal sito dell’Ambasciata);
• Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” (dovra’ essere compilato e firmato personalmente da ogni richiedente maggiorenne).
• Formato AIRE compilato, con copia di un comprovante di domicilio (acqua o luce o telefono)

• Copia documento identità del/la richiedente e dell’eventuale coniuge.

Per ulteriori informazioni scrivere a: consolare.sansalvador@esteri.it

 

Cittadinanza per matrimonio

Requisiti – Non é necessario prenotare l’appuntamento

Il coniuge straniero di un cittadino italiano può presentare istanza di acquisto di cittadinanza italiana, se risiede all’estero, dopo tre anni dal matrimonio. E’ indispensabile che il matrimonio sia già trascritto presso il Comune italiano di residenza. Questo periodo si dimezzain presenza di figli minori (ai sensi degli art. 5 e 7 – Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e Legge n.94 del 15.7.2009).

A norma del D.L. n. 113/2018, il termine di definizione del procedimento da parte del Ministero dell’Interno è di 48 mesi (4 anni) dalla data di presentazione della domanda.

Requisiti richiesti:
– Il coniuge italiano deve essere regolarmente iscritto all’Aire e nello Schedario consolare di questa Sede;
– La coppia deve essere residente nella circoscrizione consolare di El Salvador;
– Il matrimonio deve essere già registrato presso il Comune italiano di riferimento;
– Il vincolo matrimoniale deve essere ancora sussistente (cioè non deve essere intervenuta la morte di alcuno dei coniugi, né lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione personale tra i coniugi).

 

INOLTRO TELEMATICO DELLE DOMANDE

La domanda di cittadinanza italiana per matrimonio si presenta esclusivamente OnLine sul portale cittadinanza del Ministero dell’Interno: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.html

Attenzione: Per poter correttamente inserire la domanda on line è necessario che l’atto di nascita ed il certificato penale siano stati preventivamente vidimati dal competente Ufficio consolare. A tal fine occorre presentare i documenti in originale presso questo Ufficio Consolare negli orari di attenzione al pubblico.

COSA DEVE FARE IL RICHIEDENTE

L’utente dovrà premunirsi della seguente documentazione:

1) ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL’ATTO DI MATRIMONIO che deve essere rilasciato dal Comune italiano ove è iscritto il cittadino italiano o dal Comune italiano ove è stato celebrato il matrimonio ( non si accetta il certificato rilasciato il giorno della celebrazione). Tutti i matrimoni, anche quelli celebrati all’estero, devono essere registrati presso un Comune Italiano.

2) ATTO DI NASCITA IN ORIGINALE , con Apostille, tradotto in italiano e legalizzato da questo Ufficio consolare. Tutti gli atti di nascita stranieri (cioè non emessi da El Salvador) dovranno riportare “L’Apostille” apposta dall’Autorità straniera competente nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961. Gli atti dovranno essere tradotti in lingua italiana e dovranno essere legalizzati dalla Rappresentanza diplomatico/consolare italiana del Paese di emissione..

3) CERTIFICATO DEI PRECEDENTI PENALI

Certificato Penale del Paese di origine, degli eventuali altri Paesi in cui il richiedente e’ stato residente per almeno 6 mesi a partire dai 14 anni d’età – ad esclusione dell’Italia -, e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza.

Ogni certificato penale deve essere in originale, legalizzato/apostillato secondo le regole del Paese in cui e’ rilasciato e tradotto in lingua italiana. La traduzione in italiano deve essere certificata dall’Ambasciata/Consolato competente o legalizzata con Apostille.

La validita’ dei certificati penali e’ di 6 mesi.

Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

In El Salvador il certificato penale corrisponde alla “Solvencia Policial” piú “Antecedentes Penales”. Una volta ottenuto il certificato penale, questo si dovrà postillare, tradurre in italiano ed in fine legalizzare presso questa Ambasciata.

4) REQUISITI LINGUISTICI: L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di:

  1. a) Un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione italiano o paritario; ovvero
  2. b) Una certificazione di livello non inferiore a B1 rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universitá e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Sono considerati enti certificatori appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualita’): l’Universita’ per stranieri di Siena, l’Universita’ per stranieri di Perugia o l’Universita’ Roma Tre; la Societa’ Dante Alighieri. Per maggiori dettagli, pregasi cliccare qui.

5) RICEVUTA DI VERSAMENTO di 250 Euro sul conto corrente del Ministero dell’Interno. Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico estero o tramite il circuito Eurogiro (in Europa) sul conto corrente postale intestato a:
MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA
codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
codice BIC/SWIFT delle Poste Italiane per bonifico estero: BPPIITRRXXX
codice BIC/SWIFT per operazioni Eurogiro: PIBPITRA
N. conto: 809020
Indirizzo: Ministero dell’Interno, Piazza del Viminale 1, Roma (Italia)

Nella causale del bonifico bancario indicare “nome e cognome – Richiesta cittadinanza per matrimonio”.

6) RICEVUTA DI PAGAMENTO di 16 Euro (marca da bollo) sul conto della Banca d’Italia intestato a:

BANCA D’ITALIA

codice IBAN: IT07Y0100003245348008120501

codice SWIFT: BITAITRRENT

Indirizzo: Via Nazionale 91, Roma (Italia)

La ricevuta di pagamento deve essere scansionata e caricata sul portale insieme alla ricevuta del pagamento dei 250 euro con un unico file PDF (in cui siano presenti entrambe le ricevute).

Nella causale del bonifico bancario indicare “nome e cognome – Richiesta cittadinanza per matrimonio”.

7) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
(passaporto e/o documento migratorio salvadoregno, in corso di validità che attesti la residenza nella circoscrizione consolare di El Salvador)).

QUANDO TUTTI I DOCUMENTI SONO DISPONIBILI:

  1. a) Accedere al sito del Ministero dell’Interno https://cittadinanza.dlci.interno.it e registrarsi. LA REGISTRAZIONE E’ GRATUITA
    b) Dopo aver effettuato e confermato la registrazione saranno inviate alla mail utilizzata per la registrazioni le credenziali di accesso al portale
    c) Accedere al portale con la mail e la password fornite durante la procedura di registrazione
    d) Cliccare “cittadinanza” e “gestione domanda”
    e) Scegliere Modello AE – cittadini stranieri residenti all’estero – Art. 5 – richiesta per matrimonio con cittadino italiano
    f) Compilare tutti i campi previsti dal modulo selezionato [Nel modulo di registrazione vanno inseriti Cognome – Nome – Data di nascita presenti sull’atto di nascita. Per le donne, non vanno inseriti i cognomi da sposata ma quelli da nubile. In caso di errato inserimento dei dati anagrafici sarà necessario procedere alla cancellazione della registrazione al portale, dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la funzione del menu “Cancella la registrazione al portale” ed effettuare successivamente una nuova registrazione.]
  2. g) Scansionare e caricare i seguenti documenti obbligatori:

1) Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio

2) atto di nascita con apostilla e traduzione con legalizzazione;

3) Certificato/i penale con apostilla e traduzione con legalizzazione;

4) ricevuta di versamento;

5) copia conforme autenticata di un documento di identita´;

6) copia conforme autenticata del titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione italiano o paritario, ovvero copia conforme autenticata della certificazione di livello non inferiore a B1 rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universitá e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Una volta inviata la domanda verranno generati due documenti:
o un documento riepilogativo della domanda
o una ricevuta d’invio con un numero identificativo.
La domanda potrà essere:
1) Rifiutata
2) Accettata.

L’interessato sarà avvisato tramite mail dell’accoglimento o meno dell’istanza.

Il richiedente verrà quindi convocato, tramite mail, presso l’ufficio consolare per presentare la domanda cartacea ed i documenti in originale, che verranno trattenuti dall’Ufficio.

Oltre ai documenti originali già inseriti nella domanda OnLine, gli interessati dovranno consegnare:
– fotocopia del passaporto e/o DUI e fotocopia di una utenza (es. telefonica), per i cittadini non salvadoregni fotocopia del Carnet de Residencia. I documenti di riconoscimento devono riportare lo stesso nome e cognome che appare sull’atto di nascita dell’interessato/a.
– Pagamento della somma di 14 Euro (da pagare in dollari americani USD al tasso di ragguaglio ufficiale) per l’autentica della firma da apporre sulla domanda alla presenza del funzionario incaricato (il modulo verrà fornito dall’Ufficio il giorno dell’appuntamento).

Successivamente alla presentazione della documentazione in originale presso l’Ufficio Cittadinanza la pratica sarà di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno.

L’interessato potrà verificare personalmente lo stato della pratica inserendo nel sito del Ministero dell’Interno il numero di pratica e le informazioni richieste dal sistema.

Attenzione: tutte le comunicazioni relative al procedimento verranno inviate tramite l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la registrazione. Si raccomanda pertanto di non modificarlo e di controllarlo periodicamente.

 

NATURALIZZAZIONE PER MATRIMONIO (Legge 123/1983)

Le donne straniere sposate con un cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 hanno acquistato automaticamente la cittadinanza italiana, se il marito era cittadino italiano nel momento del matrimonio o comunque se il marito ha acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana prima del 27 aprile 1983. La pratica per il riconoscimento della cittadinanza per matrimonio può essere svolta in qualsiasi momento, anche dopo l’eventuale scioglimento del matrimonio (per divorzio o morte del coniuge), sempre che lo scioglimento del matrimonio sia avvenuto non prima del 27 aprile 1983.

Lo scioglimento del matrimonio (per divorzio o morte del coniuge) avvenuto a partire dal 27 aprile 1983 non comporta la perdita della cittadinanza acquisita per matrimonio. Se lo scioglimento del vincolo è avvenuto prima del 27 aprile 1983, invece, la donna ha perso la cittadinanza italiana acquisita per matrimonio se risiedeva all’estero e ha riacquistato o mantenuto la cittadinanza straniera di origine.

Le donne che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani la cui cittadinanza è stata riconosciuta in base alla Legge n. 379 del 14 dicembre 2000 (Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti) NON rientrano in questa casistica, considerando che il coniuge non era ancora considerato italiano al momento del matrimonio e che in questo caso tale riconoscimento non decorre dalla data della nascita ma, bensì, da quella della sottoscrizione della sua dichiarazione di voler vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana (art. 2, comma 2)

Gli uomini NON acquistano automaticamente la cittadinanza con il matrimonio e devono seguire la procedura prevista dall’articolo 5 della legge 91/92.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: consolare.sansalvador@esteri.it