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AVVISO Referendum Costituzionale del 20-21 SETTEMBRE 2020

 

Si informa che a causa del COVID-19 non si potranno inviare i plichi elettorali.

Gli aventi diritto al voto che volessero esercitarlo, potranno farlo recandosi in Italia al Comune di iscrizione AIRE.

Per coloro che si dovessero recare in Italia a votare, è previsto un rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio secondo le modalità di seguito indicate:

I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l’avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e la residenza (iscrizione in Elenco elettori della Sede o certificata iscrizione AIRE) in Stati in cui le condizioni politicosociali impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio del voto per corrispondenza.

Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo puo’ essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando – per comprensibili motivi di economicita’ – i biglietti chiusi a tariffa agevolata. I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni.

La normativa in materia di voto all’estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni. Al fine di evitare contenziosi a posteriori, ferme restando le competenze degli Organi di Controllo, si ritiene che i biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validita’ quanto piu’ possibile ravvicinata all’evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.

Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l’Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purche’ la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.

La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell’apposita istanza che l’interessato dovra’ presentare all’ufficio consolare della circoscrizione di residenza o per essa accreditato (istanza che dovra’ essere conservata dalla Sede, in conformita’ a quanto disposto dall’art. 22, comma 10, del DPR 1 febbraio 2010, n. 54) sara’ costituita dal biglietto aereo, dalle carte d’imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Nel caso in cui i mezzi di trasporto prescelti per recarsi in Italia siano la nave o il treno, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l’importo effettivamente pagato, questo dovra’ essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia di trasporti e/o dall’agenzia di viaggio.

 

Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 14 agosto n. 203, serie generale, è pubblicato il Decreto Legge n.103 del 14 agosto 2020, che stabilisce le modalità operative in considerazione della straordinaria necessità di assicurare sul territorio nazionale per l’anno 2020 il pieno esercizio del diritto al voto agli elettori positivi al Covid-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario.

Si attira l’attenzione specialmente all’Articolo 3 del DL n.103 riguardanti le modalità di esercizio del voto a domicilio per coloro che sono sottoposti a quarantena domiciliare o isolamento fiduciario.

Per consultazione del Decreto Legge n.103 del 14 agosto 2020 cliccare qui.