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REFERENDUM POPOLARE 20-21 SETTEMBRE 2020. INFORMAZIONI PER GLI ITALIANI RESIDENTI IN EL SALVADOR.

Si forniscono alcune indicazioni in merito a quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n.459, concernente il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in El Salvador per recarsi in Italia in occasione del Referendum Popolare 20-21 settembre 2020.

1. I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l’avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e la residenza (iscrizione in Elenco elettori della Sede o certificata iscrizione AIRE) in El Salvador in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche teporaneamente, l’esercizio del voto per corrispondenza.

2. Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo puó essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando -per comprensibili motivi di economicitá- i biglietti chiusi a tariffa agevolata. i titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente per quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n.104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni.

3. La normativa in materia di voto all’ estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni. Al fine di evitare contenziosi a posteriori, ferme restando le competenze degli Organi di Controllo, si ritiene che i biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validitá quanto piú possibile ravvicinata all’ evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.

4. Laddove non esistano voli diretti tra El Salvador e l’ Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purché la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.

 

5. La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell’ apposita istanza che l’ interessato dovrá presentare all’ ufficio consolare della circoscrizione di residenza o per essaaccreditato (istanza che dovrá essere conservata dalla Sede, in conformitá a quanto disposto dall’ art.22, comma 10, del DPR 1 febbraio 2010, n.54) sará costituita dal biglietto aereo, dalle carte d’ imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Nel caso in cui i mezzi di trasporto prescelti per recarsi in Italia siano la nave o il treno, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto arereo , ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l’ importo effettivamente pagato, questo dovrá essere dimostrato da apposita fattura dalla compagnia di trasporti e/o dall’ agenzia di viaggio.