{"id":293,"date":"2023-08-01T22:16:54","date_gmt":"2023-08-01T20:16:54","guid":{"rendered":"https:\/\/ambsansalvador.esteri.it\/?page_id=293"},"modified":"2024-09-30T10:58:05","modified_gmt":"2024-09-30T16:58:05","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambsansalvador.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli Italiani residenti all&#8217;estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Ufficio AIRE \u00e8 competente per l\u2019Anagrafe dei Cittadini Residenti all\u2019Estero (AIRE).<\/p>\n<p><strong>La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all\u2019estero la loro residenza\u00a0per un periodo superiore di 12 mesi devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, presentare la richiesta di iscrizione AIRE presso il competente Ufficio consolare.<\/strong><\/p>\n<p>I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all\u2019estero: nel primo caso (residenza in Italia), essi sono iscritti nell\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune e dovranno rivolgersi direttamente al Comune per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche; nel secondo caso (residenti all\u2019estero), il loro nome \u00e8 inserito negli elenchi dell\u2019A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell\u2019espatrio. In caso di necessit\u00e0, gli iscritti in AIRE devono fare riferimento al Comune di iscrizione AIRE per richiedere certificati anagrafici e di stato civile.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/aire_0\/\"><strong>Anagrafe Italiani residenti all\u2019estero (A.I.R.E.)<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>ISCRIZIONE IN AIRE E ALTRE PRATICHE DI ANAGRAFE<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019AIRE \u00e8 GRATUITA e\u00a0deve\u00a0avvenire entro 90 giorni dal trasferimento\u00a0all\u2019estero.<\/p>\n<p>E\u2019 possibile richiedere l\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. anche successivamente, ma non pu\u00f2 essere retroattiva.\u00a0Ai sensi del D.L. 22\/2019 art. 16, c. 3, la data di decorrenza d\u2019iscrizione in AIRE \u00e8 il giorno in cui il cittadino ha presentato la richiesta completa all\u2019Ufficio consolare di riferimento.<\/p>\n<p>Ai cittadini italiani che risiedono in El Salvador che devono effettuare l\u2019iscrizione all\u2019AIRE, o che sono gi\u00e0 iscritti AIRE e devono comunicare la variazione dell\u2019indirizzo di residenza, <strong>si raccomanda di utilizzare la procedura on-line attraverso il portale Fast-It dove l\u2019utente trover\u00e0 delle Domande frequenti che lo aiuteranno nella navigazione<\/strong>, previa registrazione nel sistema (<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/\">https:\/\/serviziconsolari.esteri.it<\/a>).<\/p>\n<p>Dopo la registrazione nel portale e dopo aver attivato il proprio account, arriver\u00e0 all\u2019utente una mail di conferma. Successivamente sar\u00e0 possibile accedere al Fast-It per selezionare uno dei seguenti servizi:<\/p>\n<p>1. Richiedere l\u2019iscrizione all\u2019Anagrafe degli Italiani all\u2019Estero (A.I.R.E.)<br \/>\n2. Visualizzare la propria scheda anagrafica (ASON) \u2013 ovvero visualizzare i propri dati presenti nello schedario consolare<br \/>\n3. Comunicare la variazione della propria residenza (RCR) \u2013 per chi \u00e8 gi\u00e0 iscritto all\u2019AIRE in El Salvador e ha cambiato il proprio indirizzo di residenza.<\/p>\n<p>Per effettuare la\u00a0<strong>richiesta d\u2019iscrizione A.I.R.E.<\/strong>\u00a0tramite il portale\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Fast It<\/a><\/strong>\u00a0occorre scansionare e allegare 3 file in formato PDF:<\/p>\n<ol>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/ambsansalvador.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Iscrizione-AIRE.pdf\">modulo sottoscritto<\/a><\/strong>\u00a0(firmato da entrambi i genitori in presenza di figli minori);<\/li>\n<li>fronte e retro del documento d\u2019identit\u00e0 di tutto il nucleo dichiarato come convivente nello stesso domicilio<b>;<\/b><\/li>\n<li>documentazione attestante la residenza nella Circoscrizione consolare (luce, gas, telefono fisso, internet, TV via cavo, o contratto d\u2019affitto registrato). Essa pu\u00f2 essere a nome del richiedente o un familiare dichiarato\/a come convivente nel modulo, sempre che coincida il domicilio riportato sul DUI.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>COMUNICAZIONE DEL CAMBIO DI RESIDENZA<\/strong><\/p>\n<div class=\"entry-content\">\n<p>\u00c8 necessario comunicare un nuovo indirizzo di residenza da parte dei cittadini italiani residenti e iscritti all\u2019A.I.R.E. presso questa Cancelleria Consolare, che abbiano effettuato una variazione di residenza all\u2019interno o al di fuori dalla Circoscrizione (in questo ultimo caso la nuova richiesta sar\u00e0 reindirizzata alla nuova Sede di competenza).<\/p>\n<p>Per effettuare la<strong>\u00a0richiesta di variazione di residenza<\/strong>\u00a0tramite il portale<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\"><strong>\u00a0Fast It<\/strong><\/a>\u00a0occorre scansionare e allegare 3 file in formato PDF:<\/p>\n<ol>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/ambsansalvador.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/cambio-INDIRIZZO.pdf\">modulo sottoscritto<\/a><\/strong>;<\/li>\n<li>fronte e retro del documento d\u2019identit\u00e0 di tutto il nucleo dichiarato come convivente nello stesso domicilio<b>;<\/b><\/li>\n<li>documentazione attestante la residenza nella Circoscrizione consolare (luce, gas, telefono fisso, internet, TV via cavo, o contratto d\u2019affitto registrato). Essa pu\u00f2 essere a nome del richiedente o di un familiare dichiarato\/a come convivente nel modulo sempre che coincida il domicilio riportato sui DUI.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le informazioni sullo stato della pratica saranno notificate tramite email una volta lavorata. Sar\u00e0 altres\u00ec possibile controllare gli aggiornamenti nella sezione \u201cultime comunicazioni con il Consolato\u201d tramite il portale <strong><a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Fast It<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>I tempi massimi di lavorazione saranno di 60 giorni dalla data di inserimento della documentazione.<\/p>\n<p>La pratica potr\u00e0 essere considerata conclusa quando la richiesta risulti come: \u201c<strong>Definita<\/strong>\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<p>Nei casi eccezionali in cui non \u00e8 possibile presentare la domanda attraverso Fast-it, si prega di contattare l\u2019indirizzo <a href=\"mailto:consolare.sansalvador@esteri.it\">consolare.sansalvador@esteri.it<\/a> indicando: nome completo, data e luogo di nascita, allegando un documento d\u2019identit\u00e0 in corso di validit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>TRASFERIMENTO AD ALTRO PAESE ESTERO<\/strong><\/p>\n<p>la dichiarazione di trasferimento da San Salvador ad altro Paese estero va presentata all\u2019Ufficio consolare competente nel Paese di nuova residenza attraverso il portale <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Fast-It<\/a> entro 90 giorni dal trasferimento; in mancanza di comunicazione del trasferimento, trascorsi 180 giorni da esso potr\u00e0 essere dichiarata l\u2019irreperibilit\u00e0 del cittadino con conseguente cancellazione dell\u2019iscrizione anagrafica da parte del Comune di iscrizione AIRE; facolt\u00e0 per il connazionale che si trasferisce di comunicare il trasferimento anche all\u2019Ambasciata inviando una mail corredata di copia del proprio documento di riconoscimento.<\/p>\n<p><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. \u00a0<strong>Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/strong><\/p>\n<p>Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n<p><strong>Aggiornamenti a cura del cittadino<\/strong><strong>:<\/strong><\/p>\n<div class=\"entry-content\">\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Il cittadino residente all\u2019estero ed iscritto all\u2019AIRE, ai fini dell\u2019aggiornamento della stessa, deve\u00a0comunicare\u00a0tempestivamente all\u2019ufficio consolare:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li>le modifiche dello stato civile anche per l\u2019eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, unione civile, nascita, divorzio, morte, ecc.);<\/li>\n<li>le variazioni di indirizzo:\u00a0<strong>\u00c8 importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo<\/strong>\u00a0attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino ed il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p><b><strong>RIMPATRIO IN ITALIA<\/strong><\/b><\/p>\n<p>I cittadini iscritti all\u2019AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. L\u2019omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio \u00e8 punita con sanzione pecuniaria amministrativa. Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente), per poi comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio all\u2019Ambasciata, che registrer\u00e0 nei propri schedari consolari il rimpatrio.<\/p>\n<p>Chi rientra definitivamente in Italia avr\u00e0 cura di verificare quali siano gli eventuali adempimenti prescritti dalla normativa locale quando si lascia il Paese.<\/p>\n<p>Chi rientra definitivamente in Italia potr\u00e0 comunicare il trasferimento anche all\u2019Ambasciata inviando una mail corredata di copia del proprio documento di riconoscimento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Ufficio AIRE \u00e8 competente per l\u2019Anagrafe dei Cittadini Residenti all\u2019Estero (AIRE). 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