{"id":672,"date":"2019-03-04T21:52:44","date_gmt":"2019-03-05T03:52:44","guid":{"rendered":"https:\/\/ambsansalvador.esteri.it\/2019\/03\/04\/elezioni-europee-2019-autenticazione\/"},"modified":"2019-03-04T21:52:44","modified_gmt":"2019-03-05T03:52:44","slug":"elezioni-europee-2019-autenticazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambsansalvador.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2019\/03\/elezioni-europee-2019-autenticazione\/","title":{"rendered":"ELEZIONI EUROPEE 2019 &#8211; AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTE DI CANDIDATI."},"content":{"rendered":"<p>Si fa riferimento agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per quanto<br \/>riguarda la raccolta delle firme per la presentazione di liste di candidati al<br \/>Parlamento europeo, raccolta che naturalmente puo&#8217; essere effettuata in tutti i<br \/>paesi e non solo in quelli UE, potendo di conseguenza interessare le attivita&#8217;<br \/>di tutte le nostre rappresentanze. A tale riguardo, in attesa delle istruzioni<br \/>aggiornate da parte del Ministero dell&#8217;Interno, si fa presente sin d&#8217;ora che la<br \/>materia e&#8217; disciplinata dall&#8217;art. 12 della legge 18\/1979. In particolare si<br \/>precisa che le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di<br \/>presentazione di una lista di candidati devono essere autenticate da uno dei<br \/>soggetti espressamente specificati nell&#8217;art. 14 della legge 21 marzo 1990, n.<br \/>53 e successive modificazioni.<\/p>\n<p>Tra i soggetti specificati nel predetto articolo risultano titolari di potesta&#8217;<br \/>autenticatoria, in primo luogo, i notai. Sulla base di tale disposizione, nella<br \/>circoscrizione di rispettiva competenza, l&#8217;Ufficio consolare, nell&#8217;ambito delle<br \/>funzioni notarili, e&#8217; abilitato ad esercitare attivita&#8217; di autenticazione delle<br \/>firme dei sottoscrittori che ne fanno richiesta al fine della presentazione di<br \/>una lista di candidati.<\/p>\n<p>A norma del comma 2 del menzionato articolo 14, l&#8217;autenticazione deve essere<br \/>redatta con le modalita&#8217; previste dall&#8217;art. 21, comma 2 del DPR 445\/2000 e deve<br \/>avvenire su moduli appositi che riportino il contrassegno di lista, nome,<br \/>cognome, data e luogo di nascita dei candidati e dei sottoscrittori. Si precisa<br \/>che la raccolta di firme puo&#8217; iniziare anche prima della presentazione ed<br \/>ammissione del contrassegno di lista; tuttavia, il contrassegno medesimo deve<br \/>essere riportato e descritto in maniera dettagliata, oltre che sull&#8217;atto<br \/>principale, anche negli atti separati della dichiarazione di presentazione.<\/p>\n<p>Ad ogni buon fine si rammenta che:<\/p>\n<p>a) l&#8217;autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste<br \/>nell&#8217;attestazione, da parte del Pubblico Ufficiale, che la sottoscrizione e&#8217; stata<br \/>apposta in sua presenza previo accertamento dell&#8217;identita&#8217; della persona che<br \/>sottoscrive;<\/p>\n<p>b) il Pubblico Ufficiale che autentica deve indicare le modalita&#8217; di<br \/>identificazione, la data ed il luogo dell&#8217;autenticazione, il proprio nome e<br \/>cognome, la qualifica rivestita nonche&#8217; apporre la propria firma per esteso ed<br \/>il timbro dell&#8217;ufficio;<\/p>\n<p>c) e&#8217; escluso il ricorso all&#8217;autocertificazione, come pure all&#8217;autenticazione a<br \/>cura di notai locali;<\/p>\n<p>d) il Capo dell&#8217;Ufficio consolare o il suo delegato provvede all&#8217;autenticazione<br \/>delle firme dei sottoscrittori che ne fanno richiesta (residenti e non);<\/p>\n<p>e) non rientra nella procedura di autenticazione in oggetto la verifica dei<br \/>requisiti di ammissibilita&#8217; delle liste, ne&#8217; la fornitura dei relativi moduli.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Si fa riferimento agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per quantoriguarda la raccolta delle firme per la presentazione di liste di candidati alParlamento europeo, raccolta che naturalmente puo&#8217; essere effettuata in tutti ipaesi e non solo in quelli UE, potendo di conseguenza interessare le attivita&#8217;di tutte le nostre rappresentanze. 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