Si fa riferimento agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per quanto
riguarda la raccolta delle firme per la presentazione di liste di candidati al
Parlamento europeo, raccolta che naturalmente puo’ essere effettuata in tutti i
paesi e non solo in quelli UE, potendo di conseguenza interessare le attivita’
di tutte le nostre rappresentanze. A tale riguardo, in attesa delle istruzioni
aggiornate da parte del Ministero dell’Interno, si fa presente sin d’ora che la
materia e’ disciplinata dall’art. 12 della legge 18/1979. In particolare si
precisa che le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di
presentazione di una lista di candidati devono essere autenticate da uno dei
soggetti espressamente specificati nell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n.
53 e successive modificazioni.
Tra i soggetti specificati nel predetto articolo risultano titolari di potesta’
autenticatoria, in primo luogo, i notai. Sulla base di tale disposizione, nella
circoscrizione di rispettiva competenza, l’Ufficio consolare, nell’ambito delle
funzioni notarili, e’ abilitato ad esercitare attivita’ di autenticazione delle
firme dei sottoscrittori che ne fanno richiesta al fine della presentazione di
una lista di candidati.
A norma del comma 2 del menzionato articolo 14, l’autenticazione deve essere
redatta con le modalita’ previste dall’art. 21, comma 2 del DPR 445/2000 e deve
avvenire su moduli appositi che riportino il contrassegno di lista, nome,
cognome, data e luogo di nascita dei candidati e dei sottoscrittori. Si precisa
che la raccolta di firme puo’ iniziare anche prima della presentazione ed
ammissione del contrassegno di lista; tuttavia, il contrassegno medesimo deve
essere riportato e descritto in maniera dettagliata, oltre che sull’atto
principale, anche negli atti separati della dichiarazione di presentazione.
Ad ogni buon fine si rammenta che:
a) l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste
nell’attestazione, da parte del Pubblico Ufficiale, che la sottoscrizione e’ stata
apposta in sua presenza previo accertamento dell’identita’ della persona che
sottoscrive;
b) il Pubblico Ufficiale che autentica deve indicare le modalita’ di
identificazione, la data ed il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita nonche’ apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell’ufficio;
c) e’ escluso il ricorso all’autocertificazione, come pure all’autenticazione a
cura di notai locali;
d) il Capo dell’Ufficio consolare o il suo delegato provvede all’autenticazione
delle firme dei sottoscrittori che ne fanno richiesta (residenti e non);
e) non rientra nella procedura di autenticazione in oggetto la verifica dei
requisiti di ammissibilita’ delle liste, ne’ la fornitura dei relativi moduli.