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Cittadinanza

CITTADINANZA PER DISCENDENZA

https://ambsansalvador.esteri.it/wp-content/uploads/2023/08/informativa_cittadinanza__jure_sanguinis_e_naturalizzazione_.pdf

IN CASO SI ABBIA UN FAMILIARE GIA’ RICONOSCIUTO CITTADINO ITALIANO DA QUESTA SEDE, IL RICHIEDENTE, RESIDENTE NELLA NOSTRA GIURISDIZIONE, INTERESSATO A PRESENTARE DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA,  DOVRA’ PRESENTARSI CON COPIA DEGLI ATTI DEGLI ASCENDENTI. I PROPRI ATTI DOVRANNO ESSERE, INVECE, ORIGINALI CON APOSTILLE E TRADUZIONI.

OGNI ISTANTE E’ TENUTO A PRESENTARE INSTANZA INDIVIDUALE, DISTINTA E VERSARE IL RELATIVO CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO DI 300 EURO + 15 EURO DI AUTENTICA DI FIRMA

E’ NECESSARIO PRENOTARE UN APPUNTAMENTO.

SI ACCETTERANNO SOLAMENTE I DOCUMENTI CON DATA DI EMISSIONE NON ANTERIORE AI 12 MESI

• Estratto originale di nascita recente dell’avo emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita con indicazione del nome del padre e della madre; in mancanza dell’atto di nascita del registro civile si potrá accettare il certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia, con autenticazione della firma del Parroco da parte della Curia Vescovile competente, accompagnato dalla copia della risposta del Comune che attesti l’inesistenza -per quella data – dei registri di Stato Civile;
• Atto di matrimonio ed eventuale atto di morte relativi al suddetto antenato (con Apostille e traduzione);
• Certificato rilasciato dalle competenti Autorità (in El Salvador “Certificado de no naturalización” emesso dal “Ministerio de Relaciones Exteriores”), munito di Apostilla, attestante il non acquisto della cittadinanza dello Stato estero di emigrazione da parte dell’avo italiano emigrato.
Il predetto certificato deve riportare le generalità dell’ascendendente indicate nell’estratto di nascita e tutti gli eventuali nomi e cognomi differenti con i quali la persona è stata identificata negli atti formati all’estero (relativi a matrimoni; nascita figli, morte);

• Atti di nascita, matrimonio ed eventuali atti di morte (con Apostille e traduzione) di tutti i suoi discendenti, in linea retta, sino al/la richiedente;
• Atti di nascita ed eventuale atto di matrimonio e atti di nascita dei figli minori del/la richiedente (in originale, con Apostille, traduzione e fotocopia);

Il certificato deve riportare le generalità del discendente indicate nell’atto di nascita e tutti gli eventuali nomi e cognomi differenti con i quali la persona è stata identificata negli atti formati all’estero (relativi a matrimoni; nascita figli, morte).

IMPORTANTE

1) Il costo per la ricezione ed esame della documentazione di ogni richiesta di cittadinanza è di 300 Euro + 15 Euro di autentica di firma al cambio corrispondente al trimestre al momento della presentazione dei documenti. Il pagamento deve essere realizzato con carta di debito allo sportello (con commissione di $1.50 per importi fino a $500) o in contanti presso la piu’ vicina agenzia del Banco Cuscatlan previa consegna del ticket da consegnare all’agenzia.

2) Possono essere accettati solamente i documenti (sia rilasciati in Italia che all’estero) con data di emissione non anteriore a 12 mesi.

3) Il richiedente deve presentare tutti i documenti della lista in originale, anche se un familiare li ha precedente presentati in un’altra richiesta di cittadinanza.

4) Prima del 1948 la donna italiana non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli. Pertanto, prima di tale data, la cittadinanza italiana potrà essere attribuita solo ai discendenti per linea paterna nati prima del 01/01/1948.

5) In caso di divorzio,  il richiedente dovrà consegnare la sentenza di divorzio passata in giudicato, atto di divorzio, eventuale atto di secondo matrimonio. Tutta la documentazione deve essere apostillata e tradotta in italiano.

6) Se l’avo nato in Italia ed emigrato all’estero prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli Stati pre-unitari, è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.

7) Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni Comuni delle province di Belluno e Udine sono diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (data di ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Per tanto gli avi originari di detti territori, deceduti o emigrati prima di tale data, non erano cittadini italiani (bensì dell’ex Impero di Austria e Ungheria). Per coloro che hanno l’avo emigrato con questo status, e’ stato possibile presentare domande di riconoscimento di cittadinanza italiana entro e non oltre il 20/12/2010.

I MODULI DA SCARICARE DALLA SEZIONE “MODULISTICA“:

• Richiesta di trascrizione atti (si scarica dal sitio)
• Albero genealogico (si scarica il modulo dal sito dell’Ambasciata);
• Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” (dovra’ essere compilato e firmato personalmente da ogni richiedente maggiorenne).
• Formato AIRE compilato, con copia di un comprovante di domicilio (acqua o luce o telefono)

• Copia documento identità del/la richiedente e dell’eventuale coniuge.

Per ulteriori informazioni scrivere a: consolare.sansalvador@esteri.it

 

NATURALIZZAZIONE PER MATRIMONIO (Legge 123/1983)

Le donne straniere sposate con un cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 hanno acquistato automaticamente la cittadinanza italiana, se il marito era cittadino italiano nel momento del matrimonio o comunque se il marito ha acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana prima del 27 aprile 1983. La pratica per il riconoscimento della cittadinanza per matrimonio può essere svolta in qualsiasi momento, anche dopo l’eventuale scioglimento del matrimonio (per divorzio o morte del coniuge), sempre che lo scioglimento del matrimonio sia avvenuto non prima del 27 aprile 1983.

Lo scioglimento del matrimonio (per divorzio o morte del coniuge) avvenuto a partire dal 27 aprile 1983 non comporta la perdita della cittadinanza acquisita per matrimonio. Se lo scioglimento del vincolo è avvenuto prima del 27 aprile 1983, invece, la donna ha perso la cittadinanza italiana acquisita per matrimonio se risiedeva all’estero e ha riacquistato o mantenuto la cittadinanza straniera di origine.

Le donne che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani la cui cittadinanza è stata riconosciuta in base alla Legge n. 379 del 14 dicembre 2000 (Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti) NON rientrano in questa casistica, considerando che il coniuge non era ancora considerato italiano al momento del matrimonio e che in questo caso tale riconoscimento non decorre dalla data della nascita ma, bensì, da quella della sottoscrizione della sua dichiarazione di voler vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana (art. 2, comma 2)

Gli uomini NON acquistano automaticamente la cittadinanza con il matrimonio e devono seguire la procedura prevista dall’articolo 5 della legge 91/92.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: consolare.sansalvador@esteri.it