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Traduzione e legalizzazione dei documenti

La legalizzazione è una procedura tramite la quale si attesta ufficialmente la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato un atto e l’autenticità della sua firma.

Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.
Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano e dichiarati conformi all’originale da un traduttore ufficiale oppure dall’ufficio consolare.
Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, questa è sostituita “postilla” (o apostille). L’apostille viene apposta dall’Autorità interna designata da ciascuno Stato; l’atto apostillato è direttamente riconosciuto nello Stato membro di destinazione.
Numerose sono le Convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno fatto seguito alla Convenzione per semplificare ulteriormente la circolazione di documenti tra Stati.

La novità più rilevante è l’entrata in vigore (per l’Italia, il 16/02/2019) del Regolamento UE 2016/1191, che fa venire meno l’obbligo di legalizzare o adempiere analoghe formalità su alcuni atti pubblici, amministrativi, notarili, sentenze rilasciati da uno Stato membro e da far valere in un altro Stato membro.

Principale normativa di riferimento: D.lgsl. 445/2000, artt. 30-34; Regolamento UE 2016/1191

Conformità traduzioni

Ai sensi dell’art 33 del DPR 445 2000 i certificati redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dall’Ufficio consolare o da eventuale traduttore giurato la cui firma dovrà essere legalizzata secondo le regole in vigore nel paese estero (apostille o legalizzazione consolare). Le traduzioni potranno essere effettuate anche in Italia ed asseverate presso i Tribunali o i Giudici di Pace. I certificati plurilingue emessi ai sensi della Convenzione di Vienna dell’ 8 settembre 1976 o del Regolamento UE 2016 1191 non necessitano di traduzione in lingua italiana.

Principale normativa di riferimento: D.lgsl. 445/2000 art. 33; Regolamento UE 2016/1191.

Dichiarazioni di valore

Documentazione necessaria:

  • Diploma (o copia autenticata) con apostille e traduzione
  • Voti dell’ultimo anno con apostille e traduzione; in caso si trattasse di un titolo di studio universitario,  sono necessari altresì tutti i voti ottenuti, il numero di registro del titolo con apostille e traduzione e copia del titolo di scuola secondaria “bachiller” (soltanto fotocopia).
  • Se applica, Constancia de la “Junta de Vigilancia” de su Profesión (con apostille e traduzione)
  • DUI, passaporto e permesso di soggiorno per gli interessati.
  • Riempire il formulario in delega, se la persona richiedente vive in Italia.
    Riportare firmato e fotocopiato il giorno dell’appuntamento, insieme a copie dei documenti d’identità dell’interessato e copia DUI del delegato.
  • Il costo della dichiarazione di valore è di 41.00 euro (non si pagano se si presenta una lettera di accettazione o la risposta dell’Università in Italia nel portale Universitaly) e 13.00 euro per ogni foglio di autentica con traduzione in italiano.

 

Abbiamo un nuovo sistema per appuntamenti, Prenot@Mi, disponibile in questo link:

https://prenotami.esteri.it

La prenotazione dovrà essere riconfermata nel portale, tra 10 e 3 giorni prima o verrà annullata automaticamente.

Per l’elenco dei traduttori può consultare il seguente link:

Lista dei traduttori – Ambasciata d’Italia San Salvador (esteri.it)