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Passaporti e Carte d’identità

Informazioni generali

Il Passaporto è un documento di viaggio e di riconoscimento che può essere rilasciato solo a chi è già cittadino italiano.

In Italia il suo rilascio è di competenza delle Questure. All’estero è di competenza dell’Autorità Consolare.

Per i connazionali residenti in El Salvador l’unico ufficio abilitato al rilascio dei Passaporti è la Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in San Salvador.

A partire dal mese di aprile 2010 la Cancelleria consolare rilascia il nuovo passaporto elettronico “fase due” con impronte digitali e libretto a 48 pagine. Trattasi di un documento a norma europea, di durata decennale, con elevato livello di garanzia contro le contraffazioni e gli usi illegali.

Il costo del passaporto e’ di $125.25 USD, (il valore varia ogni trimestre in base al cambio Euro/Dollaro) . Il pagamento deve essere realizzato con carta di debito/credito allo sportello (con commissione di $1.50 per importi fino a $500) o in contanti presso la piu’ vicina agenzia del Banco Cuscatlan previa consegna del ticket da consegnare all’agenzia.

Per la rilevazione delle impronte digitali è richiesta la presenza fisica dell’interessato presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a San Salvador.
Non è più prevista la possibilità di rinnovo del passaporto. In caso di scadenza, esaurimento delle pagine disponibili per l’apposizione di visti e timbri, in caso di furto o smarrimento è necessario richiedere l’emissione di un nuovo passaporto, sempre con validità decennale.
Tutti i passaporti già rilasciati nel passato mantengono la loro validità fino alla scadenza.

Procedura per il rilascio del passaporto
Per il rilascio del passaporto i residenti in El Salvador devono prenotare un appuntamento attraverso il portale Prenot@mi

Il giorno dell’appuntamento occorre firmare la domanda di passaporto e presentare la seguente documentazione:
– un documento di identità italiano in corso di validità( in originale e in copia).
In caso di primo rilascio si potra’ presentare il passaporto salvadoregno (in originale e in copia);
– una fotografia recente  formato tessera (3,5×4,00 cm) NON digitale, a colori, su fondo bianco, che ritragga il viso di fronte, a media distanza, con l’arco sopraccigliare scoperto, con espressione neutra e la bocca chiusa (vedi esempi).
– vecchio passaporto (se in possesso);

 

Rilascio passaporto per connazionali con figli minori

Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.

Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.

L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Passaporto per minori
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale; ai fini del rilascio, è necessario l’assenso di entrambi genitori.
La validità temporale del passaporto in questi casi e’ differenziata in base all’età:
• tre anni di validità per i minori da 0 a 3 anni;
• cinque anni di validità per i minori da 3 a 18 anni.
Solo dal compimento dei 12 anni di età è necessario acquisire le impronte e la firma digitalizzata.
Si fa presente che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è valida e che il minore può viaggiare all’estero solo con un documento di viaggio individuale. I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono comunque validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.
Anche i passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, restano validi fino alla loro naturale data di scadenza.
N.B. Prima di intraprendere un viaggio, si suggerisce di contattare sempre le Rappresentanze Diplomatiche dei Paesi di destinazione, al fine di verificarne le formalità richieste per l’ingresso.
Per il rilascio di passaporti a minori di anni 18, e’ sempre necessaria la presenza personale del minorenne per il quale si richiede il Passaporto.

• Genitore cittadino dell’Unione europea:
L’assenso già firmato, unitamente a copia di documento d’identità valido UE, può essere presentato dal richiedente assieme alla domanda di passaporto o carta d’identità. Qualora l’altro genitore non sia convivente può inviare autonomamente, per posta elettronica, l’atto di assenso con copia del documento.

• Genitore cittadino non UE:
La firma sull’atto di assenso deve essere autenticata. Ciò è possibile presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata, presso un Consolato Onorario oppure presso un Notaio. Se residente in Italia o all’estero il genitore può autenticare la firma sull’assenso presso la Questura o Consolato di riferimento. Per l’autentica della firma presso lo sportello consolare é necessario prenotare l’appuntamento per email scrivendo a consolare.sansalvador@esteri.it

 

– Autorizzazione al rilascio di passaporto/carta d’identità per minori senza assenso di uno dei due genitori o di chi esercita la responsabilita’ genitoriale, che l’interessato deve richiedere al giudice tutelare italiano competente per il luogo di residenza del minore (anche se diverso dal luogo di emissione del documento)

  • Per minori residenti in Italia ->Tribunale (volontaria giurisdizione);
  • Per minori residenti all’estero -> Rappresentanza diplomatico-consolare competente.
    Se il minore risiede nella circoscrizione consolare di El Salvador è possibile richiedere l’autorizzazione secondo le modalità descritte di seguito.

 

DECRETO CONSOLARE DI AUTORIZZAZIONE (Per rilascio passaporto o carta d’identità):

Se non riesce ad ottenere il consenso dell’altro genitore al rilascio del documento, il richiedente può avviare la procedura per ottenere l’autorizzazione da parte del giudice tutelare italiano competente (vedi sopra), previa valutazione dei motivi del mancato assenso, delle condizioni sociali e psicologiche del minore, dell’attribuzione della responsabilità genitoriale e dell’affidamento, degli obblighi imposti ai genitori (es. eventuali obblighi alimentari), ecc..

Se il minore di riferimento è residente nella circoscrizione consolare di El Salvador, l’interessato potrà richiedere un decreto consolare di autorizzazione da parte del Capo dell’Ufficio Consolare nella veste di giudice tutelare.

Di seguito la documentazione da presentare:

– Modulo di richiesta (formato Word)
– Copia della sentenza di divorzio o separazione o copia del provvedimento giudiziario concernente l’affidamento dei minori;
– Copia della raccomandata con avviso di ricevimento inviata al luogo dell’ultima residenza conosciuta dell’altro genitore per ottenere il suo assenso
– Documentazione attestante il pagamento degli alimenti eventualmente stabiliti con sentenza
– Pagamento della tariffa consolare di 11€. 

L’autorità consolare, in fase istruttoria, potrà richiedere documentazione supplementare.
Se si accerta che le ragioni del mancato consenso dell’altro genitore non sono giustificate, il Capo dell’Ufficio Consolare, valutato il superiore interesse del minore, può autorizzare, con apposito decreto, il rilascio del documento (se non sussistono ulteriori cause ostative).

Questa procedura è di natura eccezionale e giudiziaria, quindi può essere utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità ad ottenere l’atto di assenso previsto dalla legge. Occorre inoltre tenere presente che, a causa degli accertamenti dovuti in tali situazioni, i tempi di attesa per ottenere il passaporto/carta d’identità possono allungarsi considerevolmente.

 

TASSE CONSOLARI:
L’importo da versare per l’istanza al Console in funzione di giudice tutelare è di 11€ (solo se i minori risiedono nella circoscrizione di questa Ambasciata)

Dichiarazione di accompagnamento di minore

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento(scarica modello dichiarazione di accompagnamento) rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, – vistata da un’Autorità competente al rilascio (Questura in Italia, Ufficio consolare all’estero) – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

• la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;
• gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;
• nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;
• nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, per garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.